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L’Autorità di Vigilanza dispone che le banche si dotino di un sistema organizzativo che permetta loro di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni particolari soggetti, ai centri decisionali delle stesse, possa compromettere l’imparzialità e l’oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale ambito, il contenuto della normativa di cui alla Circolare 263 del 2006 – Sez. III; Titolo V, Capitolo 5 - definisce sia l’iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle stesse per il compimento delle operazioni con soggetti collegati, il cui precipuo fine è quello di preservare l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi

 
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